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Bilancio micro imprese:

e obblighi dell’art. 2435-ter c.c.

Una guida chiara alle micro imprese: requisiti, semplificazioni

contabili e obblighi previsti dall’articolo 2435-ter del Codice

Civile.

Le società che rientrano nei parametri previsti dall’articolo 2435-ter del Codice Civile possono

redigere un bilancio estremamente semplificato, beneficiando di riduzioni informative e di criteri

valutativi meno gravosi.

Chi può essere considerato micro impresa

Sono qualificate come micro imprese le società che:

• non hanno emesso strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati;

• nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano almeno due dei seguenti

limiti:

o totale attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;

o ricavi delle vendite e prestazioni: 440.000 euro;

o numero medio dei dipendenti: 5 unità.

Semplificazioni nella redazione del bilancio

Le micro imprese sono esonerate dalla predisposizione:

• del rendiconto finanziario;

• della nota integrativa, a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano riportate

alcune informazioni essenziali previste dall’articolo 2427, comma 1, numeri 9) e 16) c.c.

Informazioni da riportare in calce allo stato patrimoniale

Devono essere indicati:

• l’ammontare complessivo di impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo

stato patrimoniale, con specifica della natura delle garanzie reali;

• gli impegni relativi a trattamenti di quiescenza e simili;

• gli impegni assunti verso imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo

di queste ultime;

• i compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci, con indicazione di

tassi, condizioni e importi rimborsati o rinunciati.Esenzione dalla relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione non è richiesta quando la società fornisce, sempre in calce al bilancio, le

informazioni riguardanti:

• numero e valore nominale delle azioni proprie o di società controllanti possedute

direttamente o indirettamente;

• operazioni di acquisto o vendita di tali azioni effettuate nel corso dell’esercizio, con

indicazione dei corrispettivi e delle motivazioni.

Deroghe ai criteri di valutazione

Le micro imprese possono non applicare il criterio del costo ammortizzato previsto dall’articolo

2426 c.c. e valutare:

• i titoli al costo di acquisto;

• i crediti al presunto valore di realizzo;

• i debiti al valore nominale.

Non è invece applicabile la deroga prevista dall’articolo 2423, comma 5, relativa ai casi eccezionali

in cui l’applicazione delle norme impedirebbe una rappresentazione veritiera e corretta.

Sono esclusi da queste semplificazioni gli enti di investimento e le imprese di partecipazione

finanziaria.

Ulteriori obblighi informativi

Oltre alle previsioni dell’articolo 2435-ter, possono essere richieste ulteriori informazioni da

riportare in calce al bilancio. Tra queste:

• indicazioni sulle perdite sospese ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 23/2020;

• informazioni relative alla sospensione degli ammortamenti e alla costituzione della riserva

prevista dall’articolo 60, commi 7-bis e seguenti, del D.L. 104/2020;

• eventuale deroga ai criteri di valutazione dei titoli dell’attivo circolante prevista dalla L.

199/2025, commi 65–67.

Aspetti fiscali

Il principio della derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR non si applica alle micro

imprese, salvo che queste non scelgano volontariamente di redigere il bilancio in forma ordinar

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