Bilancio micro imprese:
e obblighi dell’art. 2435-ter c.c.
Una guida chiara alle micro imprese: requisiti, semplificazioni
contabili e obblighi previsti dall’articolo 2435-ter del Codice
Civile.
Le società che rientrano nei parametri previsti dall’articolo 2435-ter del Codice Civile possono
redigere un bilancio estremamente semplificato, beneficiando di riduzioni informative e di criteri
valutativi meno gravosi.
Chi può essere considerato micro impresa
Sono qualificate come micro imprese le società che:
• non hanno emesso strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati;
• nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano almeno due dei seguenti
limiti:
o totale attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
o ricavi delle vendite e prestazioni: 440.000 euro;
o numero medio dei dipendenti: 5 unità.
Semplificazioni nella redazione del bilancio
Le micro imprese sono esonerate dalla predisposizione:
• del rendiconto finanziario;
• della nota integrativa, a condizione che in calce allo stato patrimoniale siano riportate
alcune informazioni essenziali previste dall’articolo 2427, comma 1, numeri 9) e 16) c.c.
Informazioni da riportare in calce allo stato patrimoniale
Devono essere indicati:
• l’ammontare complessivo di impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale, con specifica della natura delle garanzie reali;
• gli impegni relativi a trattamenti di quiescenza e simili;
• gli impegni assunti verso imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo
di queste ultime;
• i compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci, con indicazione di
tassi, condizioni e importi rimborsati o rinunciati.Esenzione dalla relazione sulla gestione
La relazione sulla gestione non è richiesta quando la società fornisce, sempre in calce al bilancio, le
informazioni riguardanti:
• numero e valore nominale delle azioni proprie o di società controllanti possedute
direttamente o indirettamente;
• operazioni di acquisto o vendita di tali azioni effettuate nel corso dell’esercizio, con
indicazione dei corrispettivi e delle motivazioni.
Deroghe ai criteri di valutazione
Le micro imprese possono non applicare il criterio del costo ammortizzato previsto dall’articolo
2426 c.c. e valutare:
• i titoli al costo di acquisto;
• i crediti al presunto valore di realizzo;
• i debiti al valore nominale.
Non è invece applicabile la deroga prevista dall’articolo 2423, comma 5, relativa ai casi eccezionali
in cui l’applicazione delle norme impedirebbe una rappresentazione veritiera e corretta.
Sono esclusi da queste semplificazioni gli enti di investimento e le imprese di partecipazione
finanziaria.
Ulteriori obblighi informativi
Oltre alle previsioni dell’articolo 2435-ter, possono essere richieste ulteriori informazioni da
riportare in calce al bilancio. Tra queste:
• indicazioni sulle perdite sospese ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 23/2020;
• informazioni relative alla sospensione degli ammortamenti e alla costituzione della riserva
prevista dall’articolo 60, commi 7-bis e seguenti, del D.L. 104/2020;
• eventuale deroga ai criteri di valutazione dei titoli dell’attivo circolante prevista dalla L.
199/2025, commi 65–67.
Aspetti fiscali
Il principio della derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR non si applica alle micro
imprese, salvo che queste non scelgano volontariamente di redigere il bilancio in forma ordinar